Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Firenze, 14 aprile 2023, n. 766

Corte di Appello di Firenze

Massima

Nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Nel caso di contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale.

Come citare

Corte di Appello di Firenze, 14 Aprile 2023, N. 766, «Corte di Appello di Firenze, 14 aprile 2023, n. 766», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-firenze-14-aprile-2023-n-766-1752148061/

Condividi questa decisione