sentenza
Corte di Appello di Firenze, 14 aprile 2023, n. 766
Corte di Appello di Firenze
Massima
Nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Nel caso di contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale.
Come citare
Corte di Appello di Firenze, 14 Aprile 2023, N. 766, «Corte di Appello di Firenze, 14 aprile 2023, n. 766», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-firenze-14-aprile-2023-n-766-1752148061/