Massima
Si applica anche alla competenza arbitrale il principio secondo il quale, in ipotesi di adesione della parte alla eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte ai sensi dell'art 38 cod. proc. civ. , è escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase di giudizio svoltasi davanti a lui, dovendovi provvedere il giudice avanti al quale è rimessa la controversia ex art. 50 cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Si applica anche alla competenza arbitrale il principio secondo il quale, in ipotesi di adesione della parte alla eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte ai sensi dell’art 38 cod. proc. civ. , è escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase di giudizio svoltasi davanti a lui, dovendovi provvedere il giudice avanti al quale è rimessa la controversia ex art. 50 cod. proc. civ.
Come citare
Tribunale di Modena, 1 Marzo 2022, N. 240, «Tribunale di Modena, 1 marzo 2022, n. 240», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-modena-1-marzo-2022-n-240-1752148096/