Massima
La parte attrice ha facoltà di agire, anziché davanti agli arbitri, davanti al giudice ordinario nel termine indicato dall'art. 46 d.P.R. 1063/1962 e la parte convenuta può chiedere, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, che la controversia venga decisa dall'autorità giurisdizionale.
Note metodologiche
standard
Come citare
Cassazione — I Civ., 12 Gennaio 2023, N. 704, «Cass., Sez. I Civ., 12 gennaio 2023, n. 704», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-12-gennaio-2023-n-704-1752148131/