Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 6 febbraio 2025, n. 3004

Cassazione — I Civ.

Massima

La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una eccezione di arbitrato in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una eccezione di arbitrato in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.

Come citare

Cassazione — I Civ., 6 Febbraio 2025, N. 3004, «Cass., Sez. I Civ., 6 febbraio 2025, n. 3004», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-6-febbraio-2025-n-3004-1752155135/

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