Massima
L'improponibilità della domanda a causa della previsione di una clausola compromissoria per arbitrato è rilevabile non già di ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta e alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Napoli, 26 Maggio 2021, N. 4990, «Tribunale di Napoli, 26 maggio 2021, n. 4990», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-26-maggio-2021-n-4990-1752148093/