sentenza
Corte di Appello di Bologna, 14 novembre 2016, n. 2042
Corte di Appello di Bologna
Massima
L’omessa osservanza del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attività; sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829, n. 9, cod. proc. civ soggiace alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’omessa osservanza del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attività; sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829, n. 9, cod. proc. civ soggiace alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Come citare
Corte di Appello di Bologna, 14 Novembre 2016, N. 2042, «Corte di Appello di Bologna, 14 novembre 2016, n. 2042», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bologna-14-novembre-2016-n-2042-1752148041/