Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Milano, 21 novembre 2022, n. 3661

Corte di Appello di Milano

Massima

Il diritto di recesso, regolando aspetti meramente patrimoniali, rappresenta un diritto disponibile ed è pertanto materia arbitrabile.
Il concetto di ordine pubblico richiamato dall'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. non può essere confuso con l'interesse collettivo o pubblico, dovendosi esso ricondurre ad un insieme selettivo e circoscritto di principi essenziali – assai più ristretto di quello assegnato in altri ambiti dell'ordinamento – cosicché non può ritenersi integrato da mere violazioni di norme imperative, censurabili solo entro i limiti sanciti dal primo periodo della disposizione (vale a dire per espressa pattuizione delle parti o previsione di legge).

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Il diritto di recesso, regolando aspetti meramente patrimoniali, rappresenta un diritto disponibile ed è pertanto materia arbitrabile.
Il concetto di ordine pubblico richiamato dall’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. non può essere confuso con l’interesse collettivo o pubblico, dovendosi esso ricondurre ad un insieme selettivo e circoscritto di principi essenziali – assai più ristretto di quello assegnato in altri ambiti dell’ordinamento – cosicché non può ritenersi integrato da mere violazioni di norme imperative, censurabili solo entro i limiti sanciti dal primo periodo della disposizione (vale a dire per espressa pattuizione delle parti o previsione di legge).

Come citare

Corte di Appello di Milano, 21 Novembre 2022, N. 3661, «Corte di Appello di Milano, 21 novembre 2022, n. 3661», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-21-novembre-2022-n-3661-1752148058/

Condividi questa decisione