Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 19 settembre 2016, n. 18303

Cassazione — I Civ.

Massima

In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. 40/2006, l’articolo 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. cit., si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso articolo 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. 40/2006, l’articolo 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. cit., si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso articolo 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato.

Come citare

Cassazione — I Civ., 19 Settembre 2016, N. 18303, «Cass., Sez. I Civ., 19 settembre 2016, n. 18303», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-19-settembre-2016-n-18303-1752148113/

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