Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Roma, 30 dicembre 2015, n. 25935

Tribunale di Roma

Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio - ove non fatta valere altra e diversa causa di
illegittimità in via d’azione - con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al Giudice statuale.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio – ove non fatta valere altra e diversa causa di
illegittimità in via d’azione – con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al Giudice statuale.

Come citare

Tribunale di Roma, 30 Dicembre 2015, N. 25935, «Tribunale di Roma, 30 dicembre 2015, n. 25935», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-30-dicembre-2015-n-25935-1752148076/

Condividi questa decisione