Massima
L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, per cui laddove la declinatoria della competenza in favore del giudice ordinario operata in relazione a un giudizio non venga impugnata il conseguente giudicato formatosi sul punto preclude ogni discussione sul punto con riferimento a identiche azioni che dovessero essere proposte successivamente.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, per cui laddove la declinatoria della competenza in favore del giudice ordinario operata in relazione a un giudizio non venga impugnata il conseguente giudicato formatosi sul punto preclude ogni discussione sul punto con riferimento a identiche azioni che dovessero essere proposte successivamente.
Come citare
Cassazione — I Civ., 26 Luglio 2023, N. 22631, «Cass., Sez. I Civ., 26 luglio 2023, n. 22631», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-26-luglio-2023-n-22631-1752148131/