Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Bergamo, 30 dicembre 2020, n. 1919

Tribunale di Bergamo

Massima

La cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l’attuazione, l’interpretazione e la risoluzione del contratto.
Nel caso di contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Bergamo, 30 Dicembre 2020, N. 1919, «Tribunale di Bergamo, 30 dicembre 2020, n. 1919», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bergamo-30-dicembre-2020-n-1919-1752148090/

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