Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Napoli, 13 marzo 2025, n. 1257

Corte di Appello di Napoli

Massima

Il termine di novanta giorni stabilito dall’art. 828, co. 1, cod. proc. civ. per l’impugnazione del lodo decorre dalla data della notifica del lodo medesimo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione integrale, a cura degli arbitri, ai sensi dell’art. 825, co. 1, cod. proc. civ., ancorché tale comunicazione sia eseguita (con forma più rigorosa di quella prevista della spedizione in plico raccomandato) mediante notificazione dell’ufficiale giudiziario.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Napoli, 13 Marzo 2025, N. 1257, «Corte di Appello di Napoli, 13 marzo 2025, n. 1257», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-napoli-13-marzo-2025-n-1257-1752155162/

Condividi questa decisione