Arbitrato e impugnazione di bilancio

Roberto Oliva

Il Tribunale di Milano è tornato sul tema del rapporto tra giurisdizione statale e competenza arbitrale in relazione all’impugnazione del bilancio di esercizio di una societĂ  (nella specie, una societĂ  per azioni) il cui statuto prevede una clausola compromissoria (Trib. Milano, 28 luglio 2015, n. 9115). Qui il testo integrale della sentenza.

Questa sentenza è a mio avviso interessante, sotto due profili.

Innanzi tutto, la sezione specializzata milanese afferma il principio secondo il quale, in materia di impugnazioni di bilancio, possono essere devolute alla cognizione arbitrale le controversie in cui si lamenta l’invaliditĂ  della delibera per un vizio procedurale, mentre restano di competenza esclusiva del giudice statale le controversie in cui il vizio della delibera discende dal carattere viziato del contenuto (ad esempio, non chiaro o non veritiero) del bilancio di esercizio: “Il principio della non compromettibilitĂ  in arbitri delle delibere in materia di bilancio (…) attiene in realtĂ  (propriamente ed esclusivamente) alla inderogabilitĂ  dei principi normativi di redazione del bilancio quale documento obbligatorio rivolto non solo ai soci ma alla generalitĂ  dei terzi e come tale non riguarda affatto eventuali vizi relativi alla procedura di formazione della volontĂ  assembleare (…) ma propriamente ed esclusivamente vizi (sostanziali) di chiarezza e veritĂ  del bilancio“.

La stessa sezione, in passato, ha offerto una differente interpretazione dell’ambito dell’arbitrabilitĂ  delle controversie societarie, che veniva considerato piĂą ampio, sino a ricomprendere anche i vizi per così dire sostanziali del bilancio (si veda, ad esempio, Trib. Milano, 10 maggio 2013, n. 6595, disponibile qui, nell’archivio di Giurisprudenza delle Imprese).

La Corte di Cassazione ha però ritenuto che l’orientamento del Tribunale di Milano non fosse corretto: avverso la pronuncia appena citata, in effetti, è stato proposto regolamento di competenza e la Suprema Corte ha affermato la competenza del giudice statale, ritenendo che non sarebbe compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validitĂ  della delibera di approvazione di bilancio, ove vengano lamentati vizi inerenti il suo contenuto (Cass., Sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13031, pure richiamata dalla sentenza in commento e disponibile qui).

Potrebbe quindi essere destinato a risolversi il contrasto sul punto tra l’interpretazione di talune Corti di merito (tra le quali, per l’appunto, quella di Milano) e quella della Corte di legittimitĂ ; contrasto che certo non ha contribuito alla diffusione dell’arbitrato societario.

Va però detto – amicus Plato sed magis amica veritas – che la precedente interpretazione del Tribunale di Milano mi sembrava preferibile.

Nella pronuncia del 2013, il Tribunale aveva infatti affermato l’arbitrabilitĂ  delle controversie in materia di impugnazione di bilancio, ponendo luce sulla circostanza che le norme inderogabili non necessariamente comportano il sorgere di diritti indisponibili: “Non va confusa la inderogabilitĂ  delle norme, quali – per altro con alcuni significativi spazi di discrezionalitĂ  – quelle sul bilancio, con la indisponibilitĂ  dei diritti che ne nascono: la inderogabilitĂ  significa che l’ordinamento esige la applicazione di determinate discipline, eliminando spazi di autonomia privata, la quale può solo aderire o meno ad uno schema processuale prefissato.  La indisponibilitĂ  significa che il privato non può con il proprio consenso o dissenso determinare la applicazione di un diritto, come avviene ad esempio in materia di filiazione.  In questo senso se inderogabile è la norma, il diritto che ne nasce può essere disponibile, come sono inderogabili, a titolo di esempio, le norme di tutela dell’acquisto del consumatore, senza che ciò significhi che il suo acquisto sia un atto indisponibile, anzi la inderogabilitĂ  è posta proprio a tutela del suo atto volontario di acquisto.  In materia societaria vi sono poi materie inderogabili e indisponibili – ad esempio la societĂ  a oggetto illecito che non può essere stipulata a pena di nullitĂ  – ma così non è per il bilancio, laddove il socio è chiamato a dare, o negare, il proprio consenso al progetto predisposto dagli amministratori“.

Ebbene, se quest’ultima osservazione (il fatto che sul bilancio d’esercizio il socio è chiamato a dare o negare il proprio consenso dimostra il carattere disponibile del diritto in questione) consente di ritenere arbitrabili le liti in materia di impugnazione di bilancio, non mi pare convincente l’argomentazione seguita dalla Corte di legittimitĂ  per arrivare al risultato opposto.

La Suprema Corte ha infatti dato continuitĂ  al suo orientamento, formatosi prima della riforma del diritto societario, e ha affermato espressamente che le ragioni del suo risalente convincimento “nulla hanno a che vedere con gli strumenti processuali posti a disposizione dei soci e dei terzi a protezione dei loro interessi“.

Le caratteristiche dell’azione ex art. 2379 cod. civ., che mal si adattano alla tutela di diritti indisponibili, sono quindi irrilevanti per la Cassazione, secondo la quale la nozione di diritto indisponibile ricomprende “tutte le situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell’autonomia privata, ovvero disciplinate da un regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo“.  In altri termini, si riaffaccia pericolosamente l’equiparazione, a mio avviso erronea, tra norma inderogabile e natura indisponibile del diritto che in tale norma trova la sua fonte.

I giudici di legittimitĂ  proseguono poi affermando che “il socio o il terzo possono rinunciare all’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio redatto in violazione dei principi di chiarezza, veritĂ  e correttezza, ma non possono concordare con l’amministratore se ed in quale misura quei principi debbano trovare applicazione, nĂ© rinunciare a che vengano rispettati, se non rendendosi corresponsabili dell’illecito“.  Il ragionamento della Cassazione, sul punto, non è particolarmente chiaro. Non comprendo infatti come le conseguenze del pactum sceleris immaginato dalla Suprema Corte possano smentire che il socio che approvasse un bilancio viziato, perchĂ© ad esempio non chiaro o non veritiero, disporrebbe del suo diritto a veder rispettate le norme inderogabili in materia di contenuto del bilancio d’esercizio (e ciò di certo non costituirebbe di per sĂ© un illecito).

Tornando alla sentenza in commento del Tribunale di Milano, il suo ulteriore profilo di interesse è rappresentato dal fatto che essa costituisce una realizzazione concreta del principio delle vie parallele, di cui agli artt. 817 e 819/ter cod. proc. civ. La stessa deliberazione, in effetti, era stata impugnata sia in sede arbitrale sia avanti il giudice statale (la doppia impugnazione ben si spiega, alla luce delle incertezza giurisprudenziali in punto arbitrabilitĂ  dell’impugnazione di bilancio). I due giudizi sono proseguiti, per l’appunto parallelamente, e hanno avuto esiti tra loro complementari: gli arbitri si sono pronunziati sui vizi procedimentali della deliberazione impugnata, ossia quelli ritenuti arbitrabili dal Tribunale di Milano, il quale invece ha conosciuto dei vizi concernenti il contenuto del bilancio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.