Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 16 febbraio 2016, n. 2984

Cassazione — I Civ.

Massima

https://www.arbitratoinitalia.it/wp-content/uploads/2016/02/cass-2984-16.pdf
Alle parti non è richiesta né l’utilizzazione di alcuna forma solenne, né tanto meno la ripetizione testuale nella clausola compromissoria (o nel compromesso) della formula legislativa: potendo conseguire il medesimo risultato con il richiamo di disposizioni legislative, regolamentari, di capitolati, e perfino pattizie che prevedano l’impugnazione del lodo anche per errores in iudicando.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

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Alle parti non è richiesta né l’utilizzazione di alcuna forma solenne, né tanto meno la ripetizione testuale nella clausola compromissoria (o nel compromesso) della formula legislativa: potendo conseguire il medesimo risultato con il richiamo di disposizioni legislative, regolamentari, di capitolati, e perfino pattizie che prevedano l’impugnazione del lodo anche per errores in iudicando.

Come citare

Cassazione — I Civ., 16 Febbraio 2016, N. 2984, «Cass., Sez. I Civ., 16 febbraio 2016, n. 2984», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-16-febbraio-2016-n-2984-1752148113/

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