Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. II Civ., 12 ottobre 2023, n. 28468

Cassazione — II Civ.

Massima

A fronte di una clausola contrattuale che contempla la possibilità di ricorrere ad un collegio arbitrale come alternativa al ricorso alla giustizia statale, in assenza di una volontà esclusiva di devoluzione agli arbitri delle controversie nascenti da un contratto, è corretto affermare la competenza del giudice ordinario e tale interpretazione non contrasta con la disposizione di cui all'art. 808-quater cod. proc. civ., che si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla quantificazione della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

A fronte di una clausola contrattuale che contempla la possibilità di ricorrere ad un collegio arbitrale come alternativa al ricorso alla giustizia statale, in assenza di una volontà esclusiva di devoluzione agli arbitri delle controversie nascenti da un contratto, è corretto affermare la competenza del giudice ordinario e tale interpretazione non contrasta con la disposizione di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ., che si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla quantificazione della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti.

Come citare

Cassazione — II Civ., 12 Ottobre 2023, N. 28468, «Cass., Sez. II Civ., 12 ottobre 2023, n. 28468», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-12-ottobre-2023-n-28468-1752148132/

Condividi questa decisione