Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 15 luglio 2025, n. 5924

Tribunale di Milano

Massima

L'azione di responsabilità sociale esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 l. fall., in quanto svolta a tutela del patrimonio sociale e traendo origine dal contratto sociale, resta assoggettata alla clausola arbitrale prevista nello statuto della società, risultando il tribunale ordinario incompetente a conoscerne.
La clausola compromissoria statutaria non è opponibile ai creditori sociali, quali soggetti terzi rispetto al contratto sociale, relativamente all'azione di responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ai sensi degli artt. 2394 e 2476, co. 6, cod. civ. a tutela dei creditori medesimi.
L'azione del curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. cumula le distinte azioni di responsabilità sociale e di responsabilità verso i creditori, mantenendo ciascuna i propri presupposti e regimi, con conseguente diversa disciplina circa l'opponibilità della clausola arbitrale statutaria.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Milano, 15 Luglio 2025, N. 5924, «Tribunale di Milano, 15 luglio 2025, n. 5924», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-15-luglio-2025-n-5924-1759503381-7042/

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