Massima
decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella (2 marzo 2006). Tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella (2 marzo 2006). Tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
Come citare
Cassazione — I Civ., 18 Aprile 2023, N. 10319, «Cass., Sez. I Civ., 18 aprile 2023, n. 10319», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-18-aprile-2023-n-10319-1752148131/