sentenza
Corte di Appello di Roma, 20 luglio 2023, n. 5271
Corte di Appello di Roma
Massima
Ai sensi dell'art. 824-bis cod. proc. civ., gli effetti del lodo rituale, dalla data della sua ultima sottoscrizione, sono equiparabili a quelli della sentenza. Vista quindi la sua attitudine ad acquisire il requisito dell'immutabilità, ovvero a passare formalmente in giudicato, una volta rigettata o preclusa per scadenza dei termini l'impugnazione per nullità, ne consegue l’impossibilità di sottoporre nuovamente la medesima lite ad un nuovo giudizio, statale o arbitrale, avendo l'attività degli arbitri natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Ai sensi dell’art. 824-bis cod. proc. civ., gli effetti del lodo rituale, dalla data della sua ultima sottoscrizione, sono equiparabili a quelli della sentenza. Vista quindi la sua attitudine ad acquisire il requisito dell’immutabilità, ovvero a passare formalmente in giudicato, una volta rigettata o preclusa per scadenza dei termini l’impugnazione per nullità, ne consegue l’impossibilità di sottoporre nuovamente la medesima lite ad un nuovo giudizio, statale o arbitrale, avendo l’attività degli arbitri natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario.
Come citare
Corte di Appello di Roma, 20 Luglio 2023, N. 5271, «Corte di Appello di Roma, 20 luglio 2023, n. 5271», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-20-luglio-2023-n-5271-1752148061/