ordinanza
Cass., Sez. II Civ., 7 settembre 2023, n. 26128
Cassazione — II Civ.
Massima
Per i fini dell'impugnabilità mediante regolamento di competenza nulla rileva la qualificazione data dal giudice alla propria pronuncia: perciò, la sentenza con la quale il Tribunale adito, ignorando la qualificazione dei rapporti di competenza tra arbitri e autorità giudiziaria, data dall'articolo 819-ter cod. proc. civ., dichiari improponibile la domanda, dev'essere intesa come pronuncia declinatoria della competenza a favore degli arbitri ed è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Per i fini dell’impugnabilità mediante regolamento di competenza nulla rileva la qualificazione data dal giudice alla propria pronuncia: perciò, la sentenza con la quale il Tribunale adito, ignorando la qualificazione dei rapporti di competenza tra arbitri e autorità giudiziaria, data dall’articolo 819-ter cod. proc. civ., dichiari improponibile la domanda, dev’essere intesa come pronuncia declinatoria della competenza a favore degli arbitri ed è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza.
Come citare
Cassazione — II Civ., 7 Settembre 2023, N. 26128, «Cass., Sez. II Civ., 7 settembre 2023, n. 26128», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-7-settembre-2023-n-26128-1752148131/