ordinanza
Cass., Sez. VI Civ., 25 febbraio 2016, n. 3762
Cassazione — VI Civ.
Massima
La decisione del Giudice ordinario che affermi o neghi l’esistenza o la validità di un arbitrato irrituale non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819-ter cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La decisione del Giudice ordinario che affermi o neghi l’esistenza o la validità di un arbitrato irrituale non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819-ter cod. proc. civ.
Come citare
Cassazione — VI Civ., 25 Febbraio 2016, N. 3762, «Cass., Sez. VI Civ., 25 febbraio 2016, n. 3762», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-25-febbraio-2016-n-3762-1752148113/