Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Teramo, 2 febbraio 2023, n. 69

Tribunale di Teramo

Massima

Agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli art. 827 ss. cod. proc. civ.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli art. 827 ss. cod. proc. civ.

Come citare

Tribunale di Teramo, 2 Febbraio 2023, N. 69, «Tribunale di Teramo, 2 febbraio 2023, n. 69», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-teramo-2-febbraio-2023-n-69-1752148098/

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