sentenza
Corte di Appello di Milano, 30 giugno 2021, n. 2029
Corte di Appello di Milano
Massima
Sussiste un rapporto di assoluta infungibilità tra il procedimento di exequatur e il procedimento monitorio, avendo il primo ad oggetto esclusivamente il controllo della regolarità formale del lodo arbitrale rituale (ed essendo destinato a concludersi con un decreto) ed il secondo la verifica nel merito dell’esistenza del diritto di credito (ed essendo destinato a concludersi con sentenza).
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Milano, 30 Giugno 2021, N. 2029, «Corte di Appello di Milano, 30 giugno 2021, n. 2029», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-30-giugno-2021-n-2029-1752148056/