Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Rovigo, 1 luglio 2019, n. 462

Tribunale di Rovigo

Massima

L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo a una questione di giurisdizione.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo a una questione di giurisdizione.

Come citare

Tribunale di Rovigo, 1 Luglio 2019, N. 462, «Tribunale di Rovigo, 1 luglio 2019, n. 462», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-rovigo-1-luglio-2019-n-462-1752148086/

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