Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Torino, 4 febbraio 2025, n. 120

Corte di Appello di Torino

Massima

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione attenuata di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell’ordine pubblico da parte dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione attenuata di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l’insieme delle norme imperative.

Come citare

Corte di Appello di Torino, 4 Febbraio 2025, N. 120, «Corte di Appello di Torino, 4 febbraio 2025, n. 120», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-torino-4-febbraio-2025-n-120-1752155162/

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