sentenza
Corte di Appello di Genova, 25 novembre 2020, n. 1141
Corte di Appello di Genova
Massima
Agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se sia stato pronunciato un lodo irrituale nonostante alcune delle parti sostengano di avere in realtà pattuito una clausola per arbitrato rituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile, non dinanzi alla corte d’appello ex art. 828 cod. proc. civ., ma, appunto, secondo le norme ordinarie sulla competenza e con l’osservanza del doppio grado di giurisdizione, facendo valere i vizi di manifestazione della volontà negoziale.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Genova, 25 Novembre 2020, N. 1141, «Corte di Appello di Genova, 25 novembre 2020, n. 1141», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-genova-25-novembre-2020-n-1141-1752148053/