ordinanza
Corte di Appello di Torino, ord. 13 giugno 2025
Corte di Appello di Torino
Massima
I presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale ex art. 830 cod. proc. civ. sono alternativamente la manifesta fondatezza dell'impugnazione promossa ex artt. 828 e 829 cod. proc. civ. o l'esistenza di gravi motivi.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Torino, 13 Giugno 2025, «Corte di Appello di Torino, ord. 13 giugno 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-torino-ord-13-giugno-2025-1755251871-4632/