ordinanza
Tribunale di Catanzaro, ord. 24 luglio 2022
Tribunale di Catanzaro
Massima
Ai sensi dell'art. 669-quinquies cod. proc. civ., se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri, anche non rituali, o se è pendente giudizio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere il merito. Anche in diritto societario vige il principio stabilito dall'art. 818 cod. proc. civ. secondo cui agli arbitri, salva diversa disposizione di legge, è preclusa la possibilità di concedere sequestri ed altri provvedimenti cautelari e ciò in quanto gli arbitri sono privi di poteri coercitivi che la legge riserva solo all'Autorità giudiziaria ordinaria.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Catanzaro, 24 Luglio 2022, «Tribunale di Catanzaro, ord. 24 luglio 2022», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-catanzaro-ord-24-luglio-2022-1752148096/