Massima
Il lodo arbitrale, nel venire ad esistenza con l’ultima sottoscrizione degli arbitri, è un provvedimento assimilabile in tutto e per tutto ad una sentenza giurisdizionale, con la conseguenza che, con riferimento alla questione di cui è causa, lo stesso lodo è ontologicamente dotato di data certa, non essendo richiesto a tali fini – come erroneamente ritenuto dal decreto impugnato – il suo deposito presso la cancelleria del Tribunale.
Note metodologiche
standard
Come citare
Cassazione — I Civ., 5 Febbraio 2025, N. 2840, «Cass., Sez. I Civ., 5 febbraio 2025, n. 2840», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-5-febbraio-2025-n-2840-1752155135/