Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Roma, 7 gennaio 2021, n. 60

Corte di Appello di Roma

Massima

In considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 cod. proc. civ. Né la competenza arbitrale può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, co. 3, cod. proc. civ., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, con l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 cod. proc. civ. Né la competenza arbitrale può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, co. 3, cod. proc. civ., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l’esclusione della competenza di questi ultimi, con l’introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell’eccezione di arbitrato, dall’altro.

Come citare

Corte di Appello di Roma, 7 Gennaio 2021, N. 60, «Corte di Appello di Roma, 7 gennaio 2021, n. 60», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-7-gennaio-2021-n-60-1752148055/

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