Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 18 maggio 2023, n. 13735

Cassazione — I Civ.

Massima

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L'efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, co. 1, cod. civ.) ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, co. 1, cod. civ.), non già quando la clausola sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale nel quale il soggetto entri a far parte.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

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L’efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, co. 1, cod. civ.) ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, co. 1, cod. civ.), non già quando la clausola sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale nel quale il soggetto entri a far parte.

Come citare

Cassazione — I Civ., 18 Maggio 2023, N. 13735, «Cass., Sez. I Civ., 18 maggio 2023, n. 13735», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-18-maggio-2023-n-13735-1752148131/

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