Massima
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L'efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, co. 1, cod. civ.) ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, co. 1, cod. civ.), non già quando la clausola sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale nel quale il soggetto entri a far parte.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
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L’efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, co. 1, cod. civ.) ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, co. 1, cod. civ.), non già quando la clausola sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale nel quale il soggetto entri a far parte.
Come citare
Cassazione — I Civ., 18 Maggio 2023, N. 13735, «Cass., Sez. I Civ., 18 maggio 2023, n. 13735», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-18-maggio-2023-n-13735-1752148131/