Massima
Il lodo arbitrale di accertamento, che non reca alcun capo condannatorio, non costituisce idoneo titolo a fondamento dell'esecuzione forzata, né tale idoneità può derivare dalla circostanza che il lodo sia stato munito di exequatur ex art. 825 cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Bari, 14 Gennaio 2022, N. 174, «Tribunale di Bari, 14 gennaio 2022, n. 174», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bari-14-gennaio-2022-n-174-1752148095/