Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Catanzaro, 19 febbraio 2020, n. 224

Corte di Appello di Catanzaro

Massima

L’impugnazione del lodo arbitrale – per come attualmente disegnata dal codice di rito agli articoli 827 e seguenti – non ha il carattere di una ordinaria impugnazione volta ad ottenere la rivisitazione della decisione impugnata, ma è una impugnazione a forma vincolata che può condurre all’annullamento del lodo esclusivamente in relazione ai motivi tassativamente previsti dall’art. 829 cod. proc. civ.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’impugnazione del lodo arbitrale – per come attualmente disegnata dal codice di rito agli articoli 827 e seguenti – non ha il carattere di una ordinaria impugnazione volta ad ottenere la rivisitazione della decisione impugnata, ma è una impugnazione a forma vincolata che può condurre all’annullamento del lodo esclusivamente in relazione ai motivi tassativamente previsti dall’art. 829 cod. proc. civ.

Come citare

Corte di Appello di Catanzaro, 19 Febbraio 2020, N. 224, «Corte di Appello di Catanzaro, 19 febbraio 2020, n. 224», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-catanzaro-19-febbraio-2020-n-224-1752148053/

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