Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Roma, 22 ottobre 2015, n. 21243

Tribunale di Roma

Massima

Il vincolo di giustizia sportiva previsto dallo Statuto della FIGC integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata sul consenso delle parti che accettano la soggezione agli organi interni di giustizia.
Rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva solo le questioni attinenti alla irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive e cioè le questioni attinenti alla fase relativa all’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare ed alla comminatoria della relativa sanzione, sempre disciplinata dall’ordinamento sportivo.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Il vincolo di giustizia sportiva previsto dallo Statuto della FIGC integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata sul consenso delle parti che accettano la soggezione agli organi interni di giustizia.
Rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva solo le questioni attinenti alla irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive e cioè le questioni attinenti alla fase relativa all’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare ed alla comminatoria della relativa sanzione, sempre disciplinata dall’ordinamento sportivo.

Come citare

Tribunale di Roma, 22 Ottobre 2015, N. 21243, «Tribunale di Roma, 22 ottobre 2015, n. 21243», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-22-ottobre-2015-n-21243-1752148076/

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