Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 7 novembre 2022, n. 32641

Cassazione — I Civ.

Massima

Nell'ipotesi di proposizione al Tribunale, anziché alla Corte d'appello, della impugnazione per nullità del lodo arbitrale, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cosiddetta translatio iudicii, e l'impugnazione è inammissibile.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Nell’ipotesi di proposizione al Tribunale, anziché alla Corte d’appello, della impugnazione per nullità del lodo arbitrale, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cosiddetta translatio iudicii, e l’impugnazione è inammissibile.

Come citare

Cassazione — I Civ., 7 Novembre 2022, N. 32641, «Cass., Sez. I Civ., 7 novembre 2022, n. 32641», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-7-novembre-2022-n-32641-1752148129/

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