Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Prato, 15 luglio 2020, n. 343

Tribunale di Prato

Massima

La clausola compromissoria costituisce un contratto ad effetti processuali, a sé stante, anche quando è inserita nell’atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola. La validità di tale clausola, in conformità al disposto dell’art 808, co. 2, cod. proc. civ., deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto cui afferisce; sicché, tra i due contratti sussiste tecnicamente un rapporto di accessorietà.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria costituisce un contratto ad effetti processuali, a sé stante, anche quando è inserita nell’atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola. La validità di tale clausola, in conformità al disposto dell’art 808, co. 2, cod. proc. civ., deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto cui afferisce; sicché, tra i due contratti sussiste tecnicamente un rapporto di accessorietà.

Come citare

Tribunale di Prato, 15 Luglio 2020, N. 343, «Tribunale di Prato, 15 luglio 2020, n. 343», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-prato-15-luglio-2020-n-343-1752148090/

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