Massima
L'art.819-ter, co. 3, cod. proc. civ. dispone che, in pendenza del procedimento arbitrale, non possono proporsi all'autorità giudiziaria domande aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, sicché una domanda giudiziale di tal sorta può essere proposta solo quando non sia stata introdotta una controversia innanzi agli arbitri sulla base della convenzione stessa.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’art.819-ter, co. 3, cod. proc. civ. dispone che, in pendenza del procedimento arbitrale, non possono proporsi all’autorità giudiziaria domande aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, sicché una domanda giudiziale di tal sorta può essere proposta solo quando non sia stata introdotta una controversia innanzi agli arbitri sulla base della convenzione stessa.
Come citare
Tribunale di Parma, 22 Giugno 2023, N. 851, «Tribunale di Parma, 22 giugno 2023, n. 851», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-parma-22-giugno-2023-n-851-1752148099/