sentenza
Tribunale di Firenze, 19 giugno 2019, n. 1959
Tribunale di Firenze
Massima
Salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, e quindi tutte le controversie relative all’esistenza, alla validità, all’estinzione, alla risoluzione, all’esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all’esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Firenze, 19 Giugno 2019, N. 1959, «Tribunale di Firenze, 19 giugno 2019, n. 1959», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-firenze-19-giugno-2019-n-1959-1752148086/