Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Rieti, 7 giugno 2021, n. 320

Tribunale di Rieti

Massima

La clausola che demanda a un organismo tecnico la risoluzione delle controversie deve essere inquadrata nell'ambito delle c.d. perizie contrattuali (e non come arbitrato irrituale), giacché le parti devolvono a terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, non già la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola che demanda a un organismo tecnico la risoluzione delle controversie deve essere inquadrata nell’ambito delle c.d. perizie contrattuali (e non come arbitrato irrituale), giacché le parti devolvono a terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, non già la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.

Come citare

Tribunale di Rieti, 7 Giugno 2021, N. 320, «Tribunale di Rieti, 7 giugno 2021, n. 320», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-rieti-7-giugno-2021-n-320-1752148093/

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