sentenza
Corte di Appello di Venezia, 15 giugno 2016, n. 1385
Corte di Appello di Venezia
Massima
Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l’indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – che agli artt. 2434-bis e 2379 cod. civ. ha previsto termini di decadenza per l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l’impugnazione delle delibere nulle -, non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di approvazione del bilancio.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l’indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – che agli artt. 2434-bis e 2379 cod. civ. ha previsto termini di decadenza per l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l’impugnazione delle delibere nulle -, non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di approvazione del bilancio.
Come citare
Corte di Appello di Venezia, 15 Giugno 2016, N. 1385, «Corte di Appello di Venezia, 15 giugno 2016, n. 1385», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-venezia-15-giugno-2016-n-1385-1752148041/