Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Ancona, 23 gennaio 2025, n. 118

Corte di Appello di Ancona

Massima

Salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, e quindi tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, e quindi tutte le controversie relative all’esistenza, alla validità, all’estinzione, alla risoluzione, all’esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all’esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite.

Come citare

Corte di Appello di Ancona, 23 Gennaio 2025, N. 118, «Corte di Appello di Ancona, 23 gennaio 2025, n. 118», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-ancona-23-gennaio-2025-n-118-1752155162/

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