sentenza
Corte di Appello di Ancona, 23 gennaio 2025, n. 118
Corte di Appello di Ancona
Massima
Salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, e quindi tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, e quindi tutte le controversie relative all’esistenza, alla validità, all’estinzione, alla risoluzione, all’esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all’esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite.
Come citare
Corte di Appello di Ancona, 23 Gennaio 2025, N. 118, «Corte di Appello di Ancona, 23 gennaio 2025, n. 118», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-ancona-23-gennaio-2025-n-118-1752155162/