sentenza
Tribunale di Brescia, 16 maggio 2016, n. 1488
Tribunale di Brescia
Massima
Pur in presenza di clausola compromissoria, posto che gli arbitri non possono pronunciare provvedimenti monitori, non è dunque esclusa la facoltà di chiedere l’emissione di ingiunzione al giudice ordinario, il quale non può in tal caso dichiarare d’ufficio l’improponibilità della domanda ma è tenuto ad esaminare nel merito l’istanza e ad emettere, ricorrendone ogni altro presupposto, il decreto ingiuntivo, che dovrà tuttavia essere revocato qualora, con l’atto di citazione in opposizione, l’interessato eccepisca l’improponibilità della domanda al giudice ordinario in forza della clausola compromissoria.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Pur in presenza di clausola compromissoria, posto che gli arbitri non possono pronunciare provvedimenti monitori, non è dunque esclusa la facoltà di chiedere l’emissione di ingiunzione al giudice ordinario, il quale non può in tal caso dichiarare d’ufficio l’improponibilità della domanda ma è tenuto ad esaminare nel merito l’istanza e ad emettere, ricorrendone ogni altro presupposto, il decreto ingiuntivo, che dovrà tuttavia essere revocato qualora, con l’atto di citazione in opposizione, l’interessato eccepisca l’improponibilità della domanda al giudice ordinario in forza della clausola compromissoria.
Come citare
Tribunale di Brescia, 16 Maggio 2016, N. 1488, «Tribunale di Brescia, 16 maggio 2016, n. 1488», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-16-maggio-2016-n-1488-1752148079/