Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Brescia, 16 maggio 2016, n. 1488

Tribunale di Brescia

Massima

Pur in presenza di clausola compromissoria, posto che gli arbitri non possono pronunciare provvedimenti monitori, non è dunque esclusa la facoltà di chiedere l’emissione di ingiunzione al giudice ordinario, il quale non può in tal caso dichiarare d’ufficio l’improponibilità della domanda ma è tenuto ad esaminare nel merito l’istanza e ad emettere, ricorrendone ogni altro presupposto, il decreto ingiuntivo, che dovrà tuttavia essere revocato qualora, con l’atto di citazione in opposizione, l’interessato eccepisca l’improponibilità della domanda al giudice ordinario in forza della clausola compromissoria.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Pur in presenza di clausola compromissoria, posto che gli arbitri non possono pronunciare provvedimenti monitori, non è dunque esclusa la facoltà di chiedere l’emissione di ingiunzione al giudice ordinario, il quale non può in tal caso dichiarare d’ufficio l’improponibilità della domanda ma è tenuto ad esaminare nel merito l’istanza e ad emettere, ricorrendone ogni altro presupposto, il decreto ingiuntivo, che dovrà tuttavia essere revocato qualora, con l’atto di citazione in opposizione, l’interessato eccepisca l’improponibilità della domanda al giudice ordinario in forza della clausola compromissoria.

Come citare

Tribunale di Brescia, 16 Maggio 2016, N. 1488, «Tribunale di Brescia, 16 maggio 2016, n. 1488», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-16-maggio-2016-n-1488-1752148079/

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