Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. VI Civ., 4 marzo 2021, n. 6068

Cassazione — VI Civ.

Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di società confiscata non è opponibile né all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, né alla stessa società, atteso che il provvedimento di confisca non comporta, neppure in via indiretta o mediata, il necessario consenso alla devoluzione in arbitri delle controversie, producendo invece una alterazione della causa del rappoto sociale connotata da un fine pubblicistico di carattere eccezionale e transitorio.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di società confiscata non è opponibile né all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, né alla stessa società, atteso che il provvedimento di confisca non comporta, neppure in via indiretta o mediata, il necessario consenso alla devoluzione in arbitri delle controversie, producendo invece una alterazione della causa del rappoto sociale connotata da un fine pubblicistico di carattere eccezionale e transitorio.

Come citare

Cassazione — VI Civ., 4 Marzo 2021, N. 6068, «Cass., Sez. VI Civ., 4 marzo 2021, n. 6068», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-4-marzo-2021-n-6068-1752148126/

Condividi questa decisione