Massima
Non è nulla per violazione dell'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 la clausola compromissoria, contenuta in uno statuto sociale, che demandi la nomina degli arbitri a un terzo che non sia predeterminato dalla clausola stessa, ma sia di volta in volta scelto dalle parti.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Non è nulla per violazione dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 la clausola compromissoria, contenuta in uno statuto sociale, che demandi la nomina degli arbitri a un terzo che non sia predeterminato dalla clausola stessa, ma sia di volta in volta scelto dalle parti.
Come citare
Tribunale di Ragusa, 21 Gennaio 2025, N. 107, «Tribunale di Ragusa, 21 gennaio 2025, n. 107», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ragusa-21-gennaio-2025-n-107-1752155145/