Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Ragusa, 21 gennaio 2025, n. 107

Tribunale di Ragusa

Massima

Non è nulla per violazione dell'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 la clausola compromissoria, contenuta in uno statuto sociale, che demandi la nomina degli arbitri a un terzo che non sia predeterminato dalla clausola stessa, ma sia di volta in volta scelto dalle parti.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Non è nulla per violazione dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 la clausola compromissoria, contenuta in uno statuto sociale, che demandi la nomina degli arbitri a un terzo che non sia predeterminato dalla clausola stessa, ma sia di volta in volta scelto dalle parti.

Come citare

Tribunale di Ragusa, 21 Gennaio 2025, N. 107, «Tribunale di Ragusa, 21 gennaio 2025, n. 107», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ragusa-21-gennaio-2025-n-107-1752155145/

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