Massima
In caso di clausola compromissoria inesistente il successivo comportamento delle parti non vale a sanare il vizio di carenza di potere degli arbitri. Tale sanatoria, prevista dall'art. 829, co. 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 817 cod. proc. civ. si applica invece in caso di superamento, da parte degli arbitri, dei limiti loro imposti dal compromesso.
Note metodologiche
standard
Come citare
Cassazione — I Civ., 25 Gennaio 2022, N. 2066, «Cass., Sez. I Civ., 25 gennaio 2022, n. 2066», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-25-gennaio-2022-n-2066-1752148129/