Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. II Civ., 31 marzo 2022, n. 10473

Cassazione — II Civ.

Massima

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 823, n. 3, stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.

Note metodologiche

standard

Come citare

Cassazione — II Civ., 31 Marzo 2022, N. 10473, «Cass., Sez. II Civ., 31 marzo 2022, n. 10473», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-31-marzo-2022-n-10473-1752148129/

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