ordinanza
Cass., Sez. II Civ., 5 agosto 2016, n. 16594
Cassazione — II Civ.
Massima
In tema di arbitrato, qualora il lodo preveda che la quantificazione del compenso degli arbitri sarà effettuata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, l’accettazione del lodo integra una convenzione tra le parti, riconducibile all’art. 1349 cod. civ., che determina l’inapplicabilità dell’art. 814 cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
In tema di arbitrato, qualora il lodo preveda che la quantificazione del compenso degli arbitri sarà effettuata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, l’accettazione del lodo integra una convenzione tra le parti, riconducibile all’art. 1349 cod. civ., che determina l’inapplicabilità dell’art. 814 cod. proc. civ.
Come citare
Cassazione — II Civ., 5 Agosto 2016, N. 16594, «Cass., Sez. II Civ., 5 agosto 2016, n. 16594», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-5-agosto-2016-n-16594-1752148113/