Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. II Civ., 5 agosto 2016, n. 16594

Cassazione — II Civ.

Massima

In tema di arbitrato, qualora il lodo preveda che la quantificazione del compenso degli arbitri sarà effettuata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, l’accettazione del lodo integra una convenzione tra le parti, riconducibile all’art. 1349 cod. civ., che determina l’inapplicabilità dell’art. 814 cod. proc. civ.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In tema di arbitrato, qualora il lodo preveda che la quantificazione del compenso degli arbitri sarà effettuata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, l’accettazione del lodo integra una convenzione tra le parti, riconducibile all’art. 1349 cod. civ., che determina l’inapplicabilità dell’art. 814 cod. proc. civ.

Come citare

Cassazione — II Civ., 5 Agosto 2016, N. 16594, «Cass., Sez. II Civ., 5 agosto 2016, n. 16594», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-5-agosto-2016-n-16594-1752148113/

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