Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 12 maggio 2021, n. 12677

Cassazione — I Civ.

Massima

La sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ. non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ. non corrisponde a quella dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Come citare

Cassazione — I Civ., 12 Maggio 2021, N. 12677, «Cass., Sez. I Civ., 12 maggio 2021, n. 12677», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-12-maggio-2021-n-12677-1752148126/

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