Massima
Il lodo ciononostante emesso, prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato dall'art.81 l.fall. all'organo concorsuale per dichiarare il proprio eventuale subentro nel contratto presupposto e senza che siffatta dichiarazione sia intervenuta, è nullo, con conseguente inettitudine a produrre effetti già nei confronti della procedura concorsuale, in quanto lo scioglimento dell'appalto in conseguenza dell'apertura del concorso ne realizza un effetto legale ex nunc, solo risolutivamente condizionato alla decisione di subentro del commissario fin quando è possibile e così gli arbitri, nella fattispecie, difettano di potestas judicandi.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Il lodo ciononostante emesso, prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato dall’art.81 l.fall. all’organo concorsuale per dichiarare il proprio eventuale subentro nel contratto presupposto e senza che siffatta dichiarazione sia intervenuta, è nullo, con conseguente inettitudine a produrre effetti già nei confronti della procedura concorsuale, in quanto lo scioglimento dell’appalto in conseguenza dell’apertura del concorso ne realizza un effetto legale ex nunc, solo risolutivamente condizionato alla decisione di subentro del commissario fin quando è possibile e così gli arbitri, nella fattispecie, difettano di potestas judicandi.
Come citare
Cassazione, 23 Febbraio 2023, N. 5694, «Cass., SS.UU., 23 febbraio 2023, n. 5694», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-ssuu-23-febbraio-2023-n-5694-1752148131/