sentenza
Corte di Appello di Palermo, 28 gennaio 2021, n. 112
Corte di Appello di Palermo
Massima
Ai sensi dell’art. 816 quinquies, co. 1, cod. proc. civ., la chiamata in arbitrato di un terzo è ammessa solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Ai sensi dell’art. 816 quinquies, co. 1, cod. proc. civ., la chiamata in arbitrato di un terzo è ammessa solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.
Come citare
Corte di Appello di Palermo, 28 Gennaio 2021, N. 112, «Corte di Appello di Palermo, 28 gennaio 2021, n. 112», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-palermo-28-gennaio-2021-n-112-1752148055/