Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Palermo, 28 gennaio 2021, n. 112

Corte di Appello di Palermo

Massima

Ai sensi dell’art. 816 quinquies, co. 1, cod. proc. civ., la chiamata in arbitrato di un terzo è ammessa solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Ai sensi dell’art. 816 quinquies, co. 1, cod. proc. civ., la chiamata in arbitrato di un terzo è ammessa solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

Come citare

Corte di Appello di Palermo, 28 Gennaio 2021, N. 112, «Corte di Appello di Palermo, 28 gennaio 2021, n. 112», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-palermo-28-gennaio-2021-n-112-1752148055/

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