Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Roma, 28 dicembre 2016, n. 24191

Tribunale di Roma

Massima

Deve escludersi la compromettibilità in arbitri dell’impugnativa delle deliberazioni assembleari se e quando si alleghi l’illiceità delle stesse, per violazione di norme inderogabili; con la conseguenza che, rientrando senz’altro nel novero delle prescrizioni inderogabili, i principi e criteri che, a norma dell’art. 2423, co. 2, cod. civ., devono sovraintendere alla formazione e redazione del bilancio, deve escludersi la compromettibilità in arbitri della controversia nella quale si lamenti che il bilancio sociale non è conforme ai cennati principi.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Deve escludersi la compromettibilità in arbitri dell’impugnativa delle deliberazioni assembleari se e quando si alleghi l’illiceità delle stesse, per violazione di norme inderogabili; con la conseguenza che, rientrando senz’altro nel novero delle prescrizioni inderogabili, i principi e criteri che, a norma dell’art. 2423, co. 2, cod. civ., devono sovraintendere alla formazione e redazione del bilancio, deve escludersi la compromettibilità in arbitri della controversia nella quale si lamenti che il bilancio sociale non è conforme ai cennati principi.

Come citare

Tribunale di Roma, 28 Dicembre 2016, N. 24191, «Tribunale di Roma, 28 dicembre 2016, n. 24191», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-28-dicembre-2016-n-24191-1752148079/

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